Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2 comma 9bis – 9ter, L. 241/1990
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2 comma 9bis – 9ter, L. 241/1990
Cos’è il potere sostitutivo
Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo rivolgendosi a una figura interna all'amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente. Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è pertanto un diritto riconosciuto a tutti i cittadini in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento. L’art. 2 c. 9 bis della L.241/1990 e s.m.i., prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individui, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
Per assicurare maggiore certezza e celerità dell'azione amministrativa in ordine al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla disciplina dell'istituto è recentemente intervenuto il legislatore che, all'art. 61 del D.L.77/2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), modificando il comma 9 bis dell'art. 2 della L. 241/1990 ha previsto che esso sia attribuito non solo a figure apicali ma anche ad una unità organizzativa e altresì, la possibilità che esso sia attivato d'ufficio, oltre che su istanza di parte.
Per ciascun procedimento l'Amministrazione deve pubblicare l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, come previsto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 35 .
Come si esercita il potere esecutivo
L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al Segretario Generale.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, utilizzando l’apposita modulistica, a scelta attraverso le seguenti modalità:
- tramite pec all'indirizzo comune.bellusco@pec.regione.lombardia.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo info@comune.bellusco.mb.it
- tramite posta ordinaria a: Comune di Bellusco, P.zza F.lli Kennedy n.1 – 20882 Bellusco (MB)
- personalmente presso lo Sportello Polifunzionale.